PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno al reddito).

      1. Nel rispetto degli articoli 1, 2, 3, 36, 38 e 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, lo Stato garantisce il diritto al lavoro e promuove la valorizzazione delle capacità intellettuali, delle competenze professionali e delle attitudini personali.
      2. Le disposizioni di cui alla presente legge sono finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di assicurare provvidenze in favore degli aventi diritto pari ad almeno 1.000 euro mensili.
      3. Al fine di contemperare i diritti di cui al comma 1 con le condizioni di bisogno e di disagio sociale derivanti dall'inadeguatezza del reddito e dalla discontinuità lavorativa, è istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Fondo nazionale per il sostegno al reddito, di seguito denominato «Fondo», la cui dotazione è determinata annualmente dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 2.
(Utilizzo delle risorse del Fondo).

      1. Le somme assegnate al Fondo sono utilizzate per la concessione della retribuzione sociale di cui all'articolo 5, nonché delle agevolazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8, ai soggetti aventi i requisiti soggettivi individuati all'articolo 4.
      2. Le risorse assegnate al Fondo sono ripartite tra le regioni entro il 31 marzo di ogni anno. Tale ripartizione è effettuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa in sede di

 

Pag. 7

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei criteri fissati con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni, ai sensi del comma 3 del presente articolo, e al tasso di disoccupazione registrato nelle medesime.
      3. Le regioni possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci. Resta salva la competenza delle regioni a disciplinare autonomamente l'erogazione di provvidenze di natura analoga a quelle previste dalla presente legge.

Art. 3.
(Graduatorie regionali e procedure).

      1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con proprio decreto, i criteri per la determinazione delle graduatorie regionali degli aventi diritto ai benefìci di cui alla presente legge, in relazione al sesso, all'età, al reddito familiare, ai carichi familiari, alla situazione patrimoniale del nucleo familiare e all'incidenza sul reddito familiare del canone di locazione.
      2. Fermi restando i criteri individuati dal decreto di cui al comma 1, le regioni redigono e aggiornano le graduatorie entro il 30 aprile di ogni anno.
      3. Al fine di tutelare le posizioni individuali e di rendere esigibili, nel limite della dotazione del Fondo, i benefìci previsti dalla presente legge, con il decreto di cui al comma 1 sono altresì determinate:

          a) le procedure di presentazione e di valutazione delle istanze per l'accesso ai benefìci;

 

Pag. 8

          b) le modalità di accertamento dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 4;

          c) la verifica delle prestazioni erogate;

          d) le procedure per l'erogazione delle agevolazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8;

          e) le procedure sanzionatorie di cui all'articolo 9;

          f) le modalità di erogazione degli incentivi ai datori di lavoro che assumono soggetti fruitori della retribuzione sociale nei casi di cui all'articolo 10.

      4. Qualora emerga, dal monitoraggio delle domande presentate e accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie assegnate al Fondo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 4.
(Condizioni soggettive per l'erogazione della retribuzione sociale).

      1. La retribuzione sociale è corrisposta ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

          a) compimento della maggiore età;

          b) iscrizione ai centri provinciali per l'impiego, con dichiarazione del proprio stato di inoccupazione o di disoccupazione;

          c) residenza legale nel territorio della Repubblica da almeno ventiquattro mesi per i cittadini stranieri.

      2. Il diritto alla retribuzione sociale è esteso anche a coloro che, in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e c) del comma 1:

          a) sono titolari di un rapporto di lavoro diverso da quello a tempo pieno e

 

Pag. 9

indeterminato e percepiscono un reddito lordo annuo non superiore 8.500 euro;

          b) per effetto dell'astensione, anche facoltativa, dal lavoro ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, percepiscono un reddito lordo annuo non superiore a 8.500 euro, indipendentemente dal contratto di lavoro di cui sono titolari.

Art. 5.
(Importo della retribuzione sociale).

      1. L'importo della retribuzione sociale da corrispondere a ciascun soggetto di cui all'articolo 4, comma 1, è pari a 8.500 euro annui.
      2. L'importo della retribuzione sociale da corrispondere a ciascun soggetto di cui all'articolo 4, comma 2, è pari alla differenza tra 8.500 euro e l'importo del reddito di lavoro lordo annuo percepito dal medesimo soggetto.
      3. Le somme erogate a titolo di retribuzione sociale non sono sottoposte a tassazione e sono soggette a rivalutazione annuale sulla base degli indici del costo della vita rilevati dall'Istituto nazionale di statistica.
      4. I periodi di godimento della retribuzione sociale sono riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura della pensione stessa. I criteri e le modalità di calcolo dei relativi contributi figurativi sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono stabilite anche le modalità per il riconoscimento ai fini previdenziali del periodo di godimento della retribuzione sociale per i soggetti che non sono mai stati assicurati

 

Pag. 10

presso alcuna forma di gestione pensionistica obbligatoria.
      5. I soggetti di cui all'articolo 4 hanno diritto a percepire la retribuzione sociale una sola volta, per un periodo massimo di tre anni anche non continuativi, elevato a cinque anni per i soggetti che hanno compiuto quarantacinque anni o che risiedono nelle aree individuate dal testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, o in quelle in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello della media nazionale rilevato nell'anno precedente l'inizio della corresponsione della retribuzione sociale.

Art. 6.
(Accesso agevolato ai servizi pubblici e culturali).

      1. Al fine di garantire l'accesso ai servizi pubblici e culturali, ai soggetti di cui all'articolo 4 è assegnata una tessera nominativa annuale del valore di 2.500 euro, denominata «Carta dei servizi».
      2. La Carta dei servizi dà diritto, fino ad esaurimento del suo valore nominale, alla fruizione gratuita dei seguenti beni e servizi:

          a) trasporti pubblici urbani, metropolitani ed extraurbani in ambito regionale;

          b) corsi di formazione e di aggiornamento professionali pubblici;

          c) libri, compact disc musicali e video, ivi compresi i libri di testo scolastici e il materiale didattico per eventuali figli a carico;

          d) cinema, teatri, musei, mostre e sale da concerto;

          e) attività sportive;

          f) assistenza medica e sanitaria, qualora gli interessati non beneficino di altre esenzioni ai sensi della normativa vigente.

 

Pag. 11

Art. 7.
(Agevolazioni in materia di locazione di immobili).

      1. Ai soggetti di cui all'articolo 4 della presente legge, titolari di un contratto di locazione registrato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, è concesso un contributo a titolo di concorso nelle spese per l'affitto pari alla differenza tra il 20 per cento della retribuzione lorda annua percepita ai sensi della presente legge e il canone di affitto effettivamente pagato.

Art. 8.
(Agevolazioni per l'acquisto della prima casa).

      1. Al fine di favorire l'accesso al credito da parte dei soggetti di cui all'articolo 4, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stipula, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposite convenzioni con istituti di credito finalizzate alla concessione di mutui ipotecari a condizioni agevolate per l'acquisto della prima casa fino ad un massimo di 35.000 euro.
      2. Le convenzioni di cui al comma 1 prevedono che per i mutui di cui al medesimo comma sia rilasciata apposita fideiussione per l'adempimento a valere sulle risorse del Fondo. Le convenzioni prevedono, altresì, la riduzione dei tempi di erogazione del mutuo e riduzioni delle spese relative all'istruttoria.
      3. I mutui agevolati concessi ai sensi del presente articolo prevedono che la quota interessi sia rimborsata agli istituti di credito a valere sulle risorse del Fondo per il periodo in cui i mutuatari mantengono i requisiti per l'accesso alla retribuzione sociale di cui alla presente legge.

 

Pag. 12


      4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono emanate, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni per l'attuazione delle norme di cui ai commi 1, 2 e 3.
      5. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che preveda una riduzione delle imposte complessive relative alle tipologie di operazioni di cui al presente articolo in conformità al principio e criterio direttivo di stabilire tale riduzione in misura pari alla metà di quelle attualmente in vigore per le medesime fattispecie.

Art. 9.
(Sanzioni).

      1. La persona che presenta documentazione falsa o parzialmente falsa in relazione ai requisiti richiesti ai fini dell'accesso ai benefìci previsti dalla presente legge, o che impedisce od ostacola l'accertamento dei medesimi, perde il diritto alla fruizione della retribuzione sociale, nonché delle agevolazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8.
      2. Nei casi di cui al comma 1, l'interessato è tenuto al rimborso dell'intera somma indebitamente percepita, ivi compresi i vantaggi economici derivanti dalle agevolazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8.
      3. Il datore di lavoro che non attesta l'esistenza di un rapporto di lavoro con un soggetto fruitore della retribuzione sociale, o che corrisponde al lavoratore una retribuzione reale differente da quella dichiarata, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria, oltre a quelle già previste per le violazioni delle norme sul collocamento, pari al triplo della retribuzione che il soggetto avrebbe dovuto percepire in base ai minimi retributivi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria relativamente alle mansioni svolte. Il lavoratore che denuncia alle autorità competenti l'irregolarità della sua posizione lavorativa

 

Pag. 13

rispetto alle dichiarazioni rilasciate dal datore di lavoro non è passibile delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 10.
(Incentivi all'assunzione dei fruitori della retribuzione sociale).

      1. Ferma restando la possibilità di accedere a incentivi più favorevoli previsti dalla normativa vigente in materia di stabilizzazione del lavoro, il datore di lavoro privato o pubblico, fatta eccezione per gli organi delle amministrazioni centrali dello Stato, che assume a tempo pieno e indeterminato un lavoratore fruitore della retribuzione sociale ha diritto, per un periodo di due anni, a uno sgravio contributivo pari al 50 per cento.
      2. Se l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di un lavoratore fruitore della retribuzione sociale prevede un orario ridotto inferiore alle venti ore settimanali e una retribuzione superiore a 8.500 euro, lo sgravio contributivo di cui al comma 1 è pari al 25 per cento per un periodo di due anni. Se l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di un lavoratore fruitore della retribuzione sociale prevede un orario ridotto superiore alle venti ore settimanali e una retribuzione superiore a 8.500 euro, lo sgravio contributivo di cui al comma 1 è pari al 34,5 per cento per un periodo di due anni.
      3. Il contributo versato ai sensi dei commi 1 e 2 deve essere interamente restituito in caso di licenziamento del lavoratore entro quattro anni dall'assunzione, fatta eccezione del caso di sussistenza di giusta causa o di giustificato motivo determinato da gravi inadempienze contrattuali del prestatore di lavoro.

Art. 11.
(Decadenza dal diritto).

      1. I soggetti di cui all'articolo 4 perdono il diritto all'erogazione della retribuzione

 

Pag. 14

sociale e alle agevolazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8:

          a) se sono assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato;

          b) se sono assunti con contratto a tempo parziale e indeterminato, qualora il loro reddito lordo annuo superi gli 8.500 euro;

          c) se diventano titolari di imprese di lavoro autonomo o cooperativo;

          d) se, iscritti alle liste dei centri provinciali per l'impiego, rifiutano per tre volte consecutive un'offerta di lavoro che garantisca loro il medesimo livello salariale e la medesima qualifica professionale dell'ultima occupazione svolta.

Art. 12.
(Relazione del Governo).

      1. Il Governo, entro il 30 settembre di ogni anno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sugli orientamenti che intende assumere in tale materia per l'anno successivo.

Art. 13.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 10 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

          a) una quota dello 0,3 per cento del totale dei capitali trasferiti in Paesi esteri è prelevata con modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge;

          b) sono stabilite nella misura del 20 per cento delle aliquote impositive relative

 

Pag. 15

ai redditi di capitale previste dalle seguenti disposizioni:

              1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Resta fissata al 12,5 per cento l'aliquota relativa ai buoni ordinari del tesoro sottoscritti da persone fisiche titolari di redditi, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non superiori a 50.000 euro, che all'atto della sottoscrizione dei titoli dichiarino il possesso di tale requisito di reddito. L'amministrazione finanziaria provvede alla verifica dell'esistenza del requisito di reddito prescritto per l'applicazione dell'aliquota ridotta. L'aliquota ridotta del 12,5 per cento si applica, ferma restando la condizione di cui al periodo precedente, alle sole sottoscrizioni di titoli per importi non superiori a 150.000 euro;

              2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692, e successive modificazioni;

              3) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni;

              4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni;

              5) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, e successive modificazioni;

              6) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni;

              7) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni;

          c) l'aliquota impositiva relativa ai titoli scambiati sul mercato azionario è elevata al 20 per cento;

          d) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente

 

Pag. 16

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alla determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è sostituita dalle seguenti:

              «e) oltre 75.000 e fino a 100.000 euro, 45 per cento;

              e-bis) oltre 100.000 euro, 55 per cento»;

          e) per i contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il reddito dell'unità immobiliare è determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 4-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, assumendo quale riduzione forfetaria del canone di locazione la percentuale dell'1 per cento.

Art. 14.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.